Secondo i legali della signora, la sentenza è da considerarsi rivoluzionaria in quanto per la prima volta sono state superate dal giudice le interpretazioni fin qui sempre favorevoli a Trenitalia di norme peraltro ormai del tutto obsolete, risalenti ad un regio decreto del ’48.
Lo stato attuale
Trenitalia, a tutt’oggi, al passeggero che acquisti un biglietto “garantisce” unicamente il diritto al trasporto, ossia l’essere portati dalla località A alla località B: sui tempi in cui il viaggio viene effettuato, invece, non vi è alcuna impegnativa, così come non ve ne è sulla pulizia, sul comfort, sulla sicurezza, ecc. L’orario ufficiale stesso è da considerarsi “indicativo” e non vincolante…peccato che sia in base a quell’orario che i passeggeri decidono quale tipo di treno utilizzare, quando partire, e come organizzare il proprio viaggio. Tale organizzazione non è e non può essere indipendente dal rispetto dell’orario indicato, dato che se si verificano dei disguidi che comportano forti ritardi, posso vedere seriamente compromesso lo scopo stesso del viaggio (ad esempio, se arrivo tardi ad un colloquio di lavoro, ne ricevo un danno e vanifico il motivo stesso del viaggio).
Da queste poche considerazioni si può già intravvedere quanto questa sentenza sia importante, poiché per la prima volta l’azione del viaggiare in treno non è vista in modo asettico, sganciata dalla vita reale. Essa viene inserita nel giusto reticolo di cause ed effetti che, per la loro stessa natura, possono avere effetti anche molto importanti sulla nostra vita quotidiana.
Qualità del viaggio, fattore importante della qualità della vita
Nel caso in esame, la causa del disguido è stato il cattivo funzionamento del locomotore, dunque una causa largamente attribuibile alla scarsa manutenzione da parte dell’azienda di trasporto: se si pensa a quanti ritardi sono causati da guasti analoghi, quante soppressioni, quanti disagi in generale, è facile prefigurare la possibile valanga di cause che si potrebbero abbattere su Trenitalia.
Seguendo la linea già tracciata dalla sentenza in oggetto, si potrebbero richiedere risarcimenti anche molto più consistenti, come nei casi in cui il ritardo o la soppressione avesse ad esempio causato il mancato godimento di eventi o ricorrenze non più replicabili (un matrimonio, un battesimo, una laurea, ecc.), o il risarcimento per la perdita di un aereo, di un traghetto, ecc., casi, questi, meno infrequenti di quanto non si pensi.
Il senso di queste azioni non vuol essere la pretesa di eliminare i disguidi, che pure si ammettono, in una misura molto contenuta, ma piuttosto la volontà di ristabilire una situazione di normalità dove il disguido sia l’eccezione e non, come è adesso, la regola.
La reazione di Trenitalia
Trenitalia, a fronte di questa ennesima, pesante tegola, fa spallucce, e già preannuncia che farà ricorso, dopo aver valutato la decisione del giudice. Forte dei suoi 500 milioni di clienti, dice che, si, dopo tutto, qualche disguido ci può stare. Ma è proprio quel “qualche” che occorre respingere, dato che sappiamo tutti come in questi anni si sia fatto a gara per peggiorare il servizio e per aumentare i prezzi dei biglietti.
Recentemente Moretti, in una intervista su Il Sole 24 Ore afferma che sarà il mercato a selezionare i treni di qualità. Peccato che da questo punto di vista in Italia non vi siano concorrenti, e non ve ne saranno ancora per un lungo periodo. In questa condizione, parlare di mercato e di liberalizzazioni non solo è illusorio, ma fuorviante e dannoso.
Una nuova prospettiva per il futuro
Tornando all’episodio in oggetto, che reputiamo una pietra miliare della giurisprudenza, facciamo d’ora innanzi molta più attenzione ad eventuali disguidi e disagi che dovessimo venire a soffrire di qui in avanti, perché abbiamo ora una importante strumento a nostro vantaggio.
E, per cominciare, come risarcirà Trenitalia quei pendolari che, a causa dei tagli ventilati da aprile, dovessero non avere più i collegamenti desiderati, pur avendo già pagato un abbonamento annuale? Verranno risarciti e rimborsati? Non è questa una grave inadempienza contrattuale?
Segnalo a tal proposito altre due lettere di sindaci dell’entroterra di Genova preoccupati dai possibili tagli di aprile: sono pervenute dai Comuni di Campomorone e di Busalla, aggiungendosi a quelle già arrivate dai Comuni di Mignanego e di Isola del Cantone.
Concludo lanciando la proposta che l’orario (che non a caso si chiama “ufficiale”) venga ad essere considerato parte integrante del contratto di servizio, perché è in base ad esso che le persone decidono come e quando servirsi del treno, quali tipi di abbonamento fare, ecc., e per questo non lo si può cambiare unicamente a proprio uso e consumo. Tutte le variazioni devono essere presentate almeno un anno prima in modo che gli utenti possano decidere in modo cosciente se l’offerta di treni è conveniente oppure no, prima di rinnovare l’ abbonamento.
Anche questo può essere un utile mezzo per “incentivare” Trenitalia ad un maggiore rispetto dei propri passeggeri, visto che ad oggi non vi è il contrappeso della concorrenza, che è di fatto inesistente (e, per parte nostra, dubitiamo che potrà mai essere davvero effettiva).